Art. 42.
(Esclusione delle qualifiche di polizia
giudiziaria e di pubblica sicurezza).

      1. Gli addetti agli organismi informativi non rivestono la qualifica di ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria né, salvo quanto previsto dal comma 2, quella di ufficiali o di agenti di pubblica sicurezza. Tali qualifiche sono sospese durante il periodo di servizio nei medesimi organismi per coloro che le rivestono in base agli ordinamenti dell'amministrazione di provenienza.
      2. In relazione all'attività prevista da una specifica operazione e necessaria allo svolgimento di particolari compiti a essa inerenti ovvero indispensabili al compimento dell'operazione stessa, nonché per la tutela delle strutture, la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza può essere attribuita dal Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza, su proposta dal direttore esecutivo del DGS. Nei casi di urgenza, la proposta può essere formulata anche in forma orale e deve essere redatta in forma scritta entro le successive quarantotto ore. La qualifica è attribuita per non oltre sei mesi ed è rinnovabile.
      3. L'autorità giudiziaria non può avvalersi di infrastrutture, di mezzi e di personale degli organismi informativi, ferma restando la possibilità che i direttori dell'AISE e dell'AISI li mettano a disposizione della polizia giudiziaria per specifiche esigenze investigative.

 

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      4. In deroga alle disposizioni vigenti, il personale degli organismi informativi ha l'obbligo di denunciare fatti costituenti reato, tramite i propri superiori, esclusivamente, e a seconda dell'organismo di appartenenza, al direttore esecutivo del DGS e al direttore dell'AISI o dell'AISE, che riferiscono, rispettivamente, al Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza, al Ministro dell'interno e al Ministro della difesa. Se la denuncia è presentata da un addetto a una delle Agenzie, il direttore di questa riferisce altresì al direttore esecutivo del DGS affinché informi il Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza.
      5. I direttori degli organismi informativi hanno obbligo di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativamente a fatti configurabili come reati.
      6. L'adempimento dell'obbligo di cui al comma 5 può essere ritardato, su autorizzazione del Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza, quando ciò è strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali degli organismi informativi.