1. Gli addetti agli organismi informativi non rivestono la qualifica di ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria né, salvo quanto previsto dal comma 2, quella di ufficiali o di agenti di pubblica sicurezza. Tali qualifiche sono sospese durante il periodo di servizio nei medesimi organismi per coloro che le rivestono in base agli ordinamenti dell'amministrazione di provenienza.
2. In relazione all'attività prevista da una specifica operazione e necessaria allo svolgimento di particolari compiti a essa inerenti ovvero indispensabili al compimento dell'operazione stessa, nonché per la tutela delle strutture, la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza può essere attribuita dal Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza, su proposta dal direttore esecutivo del DGS. Nei casi di urgenza, la proposta può essere formulata anche in forma orale e deve essere redatta in forma scritta entro le successive quarantotto ore. La qualifica è attribuita per non oltre sei mesi ed è rinnovabile.
3. L'autorità giudiziaria non può avvalersi di infrastrutture, di mezzi e di personale degli organismi informativi, ferma restando la possibilità che i direttori dell'AISE e dell'AISI li mettano a disposizione della polizia giudiziaria per specifiche esigenze investigative.